Gli Scarichi idrici: cosa sono, la normativa e le autorizzazioni

2023-02-16 15:06:39 By : Mr. Troy Sun

In questo articolo facciamo il punto sulla normativa in materia di scarichi idrici: i riferimenti al Testo unico Ambiente e alla disciplina UE delle acque, la definizione dello scarico idrico, le diverse tipologie e le autorizzazioni per tipologia.

Il testo è tratto dal volume di S.Sassone “Vademecum dell’Ambiente” (EPC Editore 2020)

La disciplina degli scarichi idrici si inserisce in un complesso articolato di norme contenute nella parte III del D.lgs. n. 152/06 “Norme in materia difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, che racchiude un approccio integrato del legislatore alla tutela e gestione del patrimonio idrico in generale, compreso l’assetto idrogeologico.

Per gli scarichi idrici la normativa di riferimento è quella del Testo unico Ambiente, “Autorizzazione agli scarichi di acque reflue” agli Artt. 124-127, nel capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA).

Agli scarichi viene applicata la disciplina di cui alla parte III del TUA, escludendo da essa, ovvero dalla nozione sotto riportata, taluni rilasci di acque,

La Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)

Premesso che con il termine “rete fognaria” deve essere inteso, sostanzialmente, un sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale, le “acque di scarico” rappresentano l’insieme delle acque reflue provenienti da uno scarico.

Lo “scarico” rappresenta una “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di  produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in  rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo  trattamento di depurazione”.

Si distinguono le seguenti tipologie di scarico:

L’effettuazione degli scarichi viene subordinata a:

Gli scarichi per essere effettuati, ovvero ottenere l’autorizzazione, devono rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e non superare taluni “valori limite”, fissati in relazione alla quantità di sostanza inquinante massima accettabile presente al loro interno (riportati nell’allegato 5, parte III, TUA), ovvero:

Limiti differenti possono essere stabiliti mediante l’autorizzazione in deroga a quelli citati, con la quale possono altresì essere fissate idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime; ciò può essere svolto per uno scarico specifico:

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione agli scarichi deve essere presentata ad una “Autorità competente”, che può consistere alternativamente in:

Il rilascio deve essere ultimato dall’Autorità competente entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ed in merito alla durata, rimane opportuno precisare che:

La normativa regionale, relativa agli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, può prevedere forme di rinnovo tacito della medesima, in relazione a specifiche tipologie, qualora gli scarichi siano soggetti ad autorizzazione.

Infine, per quanto riguarda l’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, le Regioni devono individuare le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto di:

Nel caso degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, indipendentemente dal fatto che siano servite o meno da idonei impianti di depurazione, sono le Regioni, in deroga ai criteri generali della disciplina, a poter stabilire un regime autorizzatorio particolare. L’autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie viene sempre ammessa, purché lo scarico avvenga nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’ambito (26), ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l’organizzazione del servizio idrico integrato.

Esistono alcune peculiarità che distinguono l’autorizzazione per gli scarichi delle acque reflue con quella relativa all’immissione delle acque reflue prodotte nel corso di un’attività industriale nei corpi recettori, riguardante nella fattispecie i dati trasmessi con la domanda, nella quale devono essere inclusi:

In generale lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo viene proibito, salvo le seguenti eccezioni:

Al di fuori dei casi sopra citati, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere alternativamente:

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera, a tutti gli effetti, revocata. Resta comunque fermo il divieto assoluto di scarico sul suolo per talune sostanze, elencate al punto 2.1 dell’Allegato 5, parte III, TUA: composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico, composti organo fosforici, composti organostannici, sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso, ecc.

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità devono rispettare i valori limite di emissione di cui all’Allegato 5, parte III, TUA.

Analogamente devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato, ed anche ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente gli scarichi di acque reflue urbane che:

Spetta alle Regioni il compito di disciplinare gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto delle prescrizioni sopra riportate, e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.

Tenendo conto dei criteri generali relativi all’autorizzazione allo scarico, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello indicato al precedente paragrafo, secondo i requisiti specifici indicati nel citato Allegato 5.

Non viene ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, purché sia stato fatto l’accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’Ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.

Spetta alle Regioni, una volta sentite le Province, stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Sempre le Regioni disciplinano le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.

L’autorizzazione relativa all’immissione delle acque reflue prodotte nel corso di un’attività industriale nei corpi recettori prevede una domanda con specifici dati da trasmettere:

L’Autorità competente (Autorità) effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli: i punti dove vengono effettuati, ad eccezione di quelli domestici o ad essi assimilati, devono essere predisposti per permettere l’accesso per controlli da parte della stessa Autorità.

L’Autorità può effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi qualora necessari all’accertamento di:

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, fermo restando la disciplina sanzionatoria prevista dal Testo Unico Ambientale (di cui agli artt. 137-140 del TUA per le sanzioni penali, e gli articoli dal 133 al 136 per le sanzioni amministrative) l’Autorità procede alla diffida (stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze), cui si aggiunge, secondo la gravità dell’infrazione, una ulteriore sanzione qualora si verifichino le condizioni indicate nella tabella sottostante.

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Vademecum dell’ambiente Sassone Stefano Libro Edizione: maggio 2020 (IV ed.)

Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi 24 Crediti formativi (CFP) CNI INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

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